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Separazione e divorzio con un unico atto e dallo stesso giudice

La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), fedele al principio di “economia processuale”, tra le principali novità in materia di diritto di famiglia, ha eliminato la struttura bifasica del giudizio.

La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), fedele al principio di “economia processuale”, tra le principali novità in materia di diritto di famiglia, ha eliminato la struttura bifasica del giudizio.

In altre parole, una coppia che sceglie di separarsi e poi divorziare, potrà adesso farlo in un’unica procedura; ciò permettendo anche ai figli di non dover subire eventuali conflittualità, a distanza di tempo.

E’ importante chiarire che, contrariamente ad altre legislazioni, non si parla di un “divorzio senza separazione”, infatti, dal 1 marzo 2023, data di entrata in vigore dell’art. 473 – bis 49 c.p.c. il primo comma prevede la proposizione, nel ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, anche della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di quanto a ciò connesso, sia nei giudizi consensuali che contenziosi.

Il Giudice disporrà prima sulla domanda di separazione e dopo sei mesi o dodici mesi in caso di separazione giudiziale, potrà pronunciarsi anche sulla domanda di divorzio, senza l’obbligatorietà di dover introdurre una nuova causa.

Pertanto, per ottenere una sentenza di divorzio è necessario che tra i coniugi non vi sia stata una riconciliazione ed sufficiente solamente che la sentenza di separazione “sullo status” sia passata in giudicato trascorsi i sei o dodici mesi dalla consensuale o giudiziale.

Nel caso di specie, il Tribunale giudica in composizione collegiale anche se la trattazione ed, eventuale istruzione della causa, ai sensi dell’art. 473 – bis 1 c.p.c., possono essere delegate ad uno dei componenti del collegio.

In una separazione senza figli minori, la competenza territoriale del tribunale è fissata dalla residenza del coniuge che riceve la richiesta di separazione, se il convenuto risiede all’estero o è irreperibile la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza dell’attore.

Nei procedimenti che interessano minori, la competenza è stabilita dal tribunale del luogo in cui il minore risiede abitualmente.

In conclusione, la ratio della Riforma Cartabia è quella di semplificare l’iter legislativo e far risparmiare tempo e costi ai coniugi, riunendo in un’unica procedura le proprie istanze.